Radiazioni ionizzanti. Novità in materia di valutazione dell’esposizione al gas Radom.
Il d.lgs. 101/2020 che ha sancito la definitiva attuazione della direttiva 2013/59/Euratom ha apportato alcune variazioni in tema di valutazione dell’eposizione al gas Radom.
In primis l’art. 12 ha introdotto dei nuovi livelli di riferimento della concentrazione in aria sia per i luoghi di lavoro sia per la abitazioni:
- Luoghi di lavoro: 300 [Bq/m3]
- Abitazioni esistenti: 300 [Bq/m3]
- Abitazioni costruite dopo il 31/12/2024: 200 [Bq/m3]
Il decreto stabilisce inoltre che, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, l’Italia deve adottare un nuovo piano nazionale d'azione per il radon sulla base del quale le regioni dovranno individuare le aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon in aria.
Infine il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dell’esposizione al richio qualora vi sia la presenza di:
- luoghi di lavoro sotterranei;
- luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizati in aree condiserate prioritarie a livello regionale;
- specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel piano nazionale d’azione Radom;
- stabilimenti termali.
Se in esito alla valutazione, effettuata anche mediante monitoraggi ambientali, i livelli misurati fossero inferiori ai livelli di riferimento, la valutazione dovrà essere ripetuta dopo otto anni e aggiornato il documento di valutazione dei rischi.
Se in esito alla valutazione, effettuata anche mediante monitoraggi ambientali, i livelli misurati fossero superiori ai livelli di riferimento dovrà essere designato un esperto di interventi di risanamento radom che individuerà le misure atte a ridurre l’esposizione. Tali misure dovranno essere attuate nell’arco di due anni. Qualora tali misure non fossero efficaci a ridurre le concentrazioni al di sotto dei livelli di riferimento il datore di lavoro effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione.
In quest’ultimo caso, se i lavoratori risutano esposti ad una dose efficiace superiore a 6mSv/anno, i lavoratori sono classificati come “lavoratori esposti” e i luoghi classificati come “luoghi controllati”.