d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116
Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116 che riforma, in parte, recependo alcune direttive europee, la gestione dei rifiuti.
Il decreto di recepimento di due direttive europee ha modificato la preesistente normativa in materia di gestione dei rifiuti. In particolare nei seguenti punti.
Sistema di tracciabilità dei rifiuti. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti è costituito dalle procedure e dagli strumenti di tracciabilità già oggi in essere (registro di carico e scarico e formulario di trasporto) che saranno integrati nel “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”.
Registro di carico e scarico dei rifiuti. Sono state esonerate dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti le aziende produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti e le attività con codice ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.06.02.
Formulario di identificazione del rifiuto. È stato introdotto un regime semplificato per il trasporto dei rifiuti derivanti da manutenzioni e piccoli interventi edili, da attività di pulizia, di disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione. Questi rifiuti si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Inoltre nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto.
Deposito temporaneo prima della raccolta. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta. I rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.